PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1838 e rilevato che:

            reca un contenuto omogeneo, volto ad introdurre disposizioni di diritto processuale e sostanziale recanti misure idonee a contrastare l'illegale raccolta e detenzione di intercettazioni e informazioni nonché la loro indebita diffusione;

            non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

            non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 3 - ove si introduce una nuova fattispecie penale per chi consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240 del codice di procedura penale - dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire la norma nel corpo del codice penale;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 5, che prevede che sia data esecuzione alla distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2, subito dopo che essa è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari, valuti la Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione in esame al fine di chiarire meglio la scansione temporale ivi stabilita.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 1838, approvato dal Senato,

            rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e

 

Pag. 3

penale» riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE